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Violenza domestica o di genere

COS’È

Disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Il Giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste anche d'ufficio e senza alcun ritardo.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il Giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Giudice chiede al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.

Il Pubblico Ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il Giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70 c.p.c., e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il Giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il Giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

L'interessato

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso si propone in modalità telematica.

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

COSTI

Anticipazione forfettaria di euro 27,00.

TEMPI

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il provvedimento può essere impugnato presso la Corte d’Appello.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è necessaria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

  • Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 c.p.c.;
  • il Giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c., evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze;
  • non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
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