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Formazione Albi dei Pedagogisti ed Educatori socio-pedagogici

Si comunica che il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito in Legge 3 ottobre 2025, n. 148, ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Le domande già presentate, anche quelle inviate dopo la scadenza originaria, non devono essere ripresentate, a meno che non sia stato comunicato che il modulo utilizzato non era corretto.

Si riporta l’estratto dell’art. 6 del decreto legge 8 agosto 2025,  n. 117:

“9. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026" e le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge, "sono soppresse".

È inoltre previsto che fino all'adozione del decreto del Ministro della Giustizia di cui all'art. 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024 n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024 n. 55.

Si riporta l’estratto dell’art. 10 del decreto- legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15:

"8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55".

Al fine di semplificare ed uniformare la presentazione delle domande, in accordo con altri Tribunali, si allegano i modelli per l'iscrizione all'albo dei pedagogisti ed all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

In ordine al contenuto della domanda ed alla documentazione da allegare, dalla lettura del testo normativo si può evincere che risulta necessario indicare/allegare:

  • per i pedagogisti il titolo di studio posseduto tra quelli indicati all’art. 2 c. 1 ed all’art. 9 c. 1;
  • per gli educatori socio-pedagogici i requisiti previsti dall’art. 4 c. 1 lett. a) o b) ed all’art. 9 c. 2.

Per entrambe le categorie, ai sensi dell’art. 7 è necessario:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
  • non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
  • avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; in sede di prima attuazione i professionisti rientranti nelle tipologie enunciate dall’art. 11 dovranno documentare il possesso dei requisiti previsti dalle specifiche casistiche;
  • avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato;
  • non aver presentato domanda di iscrizione nell'albo presso altro Tribunale;
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità;
  • dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

Preme ricordare che i titoli di studio, ad eccezione di quelli conseguiti all’estero, e le condizioni per l’iscrizione, devono essere rilasciati mediate dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si segnala che tale dichiarazione risulta già inserita negli allegati modelli di domanda.

La presentazione della domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 mediante apposizione di marca da bollo sulla domanda, come precisato con nota prot. 24324 del 21/06/2024 del Ministero della Giustizia. La marca deve essere annullata, requisito essenziale ai fini della validità della domanda.

Al fine del rispetto del termine previsto per il 31 marzo 2026, si suggerisce di inviare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria agli indirizzi:

- per le domande all'albo educatori: albo.educatori.tribunale.perugia@giustizia.it

- per le domande all'albo pedagogisti: albo.pedagogisti.tribunale.perugia@giustizia.it

Si raccomanda l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e NON PEC per facilitare le comunicazioni. L'indirizzo da cui viene mandata la domanda deve essere lo stesso riportato nel modulo.

Si invita a prendere visione dei presenti allegati (CHIARIMENTI, ISTRUZIONI e FAQ) contenenti le risposte ai quesiti posti a questo Ufficio Giudiziario. 

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