COS’È
È l’atto con il quale le parti di comune accordo o anche separatamente, chiedono, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 473-bis.29 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Le parti separate / divorziate o i genitori.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1
Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra.
Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La revisione delle condizioni di separazione, divorzio e della regolamentazione della responsabilità genitoriale si richiede mediante ricorso telematico.
Documenti:
COSTI
REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
Contributo unificato di euro 43,00 (in caso di separazione o divorzio consensuale) oppure euro 98,00 (in caso di separazione o divorzio giudiziale).
MODIFICA DELLE CONDIZIONI SEPARAZIONE O DIVORZIO/REVISIONE REGOLAMENTAZIONE
Se la revisione riguarda solo la prole è esente da C.U. ex art. 10, comma 2 TUSG.
La marca da bollo non è dovuta per modifica separazione e divorzio (esenzione prevista ex art. 19, l. 74/1987), mentre resta dovuta per more uxorio, anche se riguardano solo minore.
TEMPI
Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.
POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE
La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d’Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è necessaria.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE