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Adozione di persona maggiorenne

COS’È

Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli. Con il provvedimento di adozione l’adottato:

  • assume il cognome dell’adottante, da anteporre al proprio cognome;
  • acquista il diritto a succedere all’adottante;
  • ha il diritto agli alimenti da parte dell’adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell’adottato; 
  • è anche tenuto a prestare gli alimenti all’adottante.

Con questo procedimento una persona di età superiore a 18 anni può aggiungere al proprio il cognome del soggetto adottante, assumendo gli obblighi di figlio. La funzione principale dell’istituto è quella di assegnare un erede a chi ne è sprovvisto.

Affinché possa procedersi all’adozione:

  • i soggetti adottanti (coniugati o meno) devono essere privi di discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
  • è necessario il consenso sia dell’adottante che dell’adottato e dei suoi genitori, oltre a quello degli eventuali coniugi;
  • è necessario che l’adottante abbia compiuto i 35 anni d’età e abbia almeno 18 anni in più del soggetto adottando (se il Tribunale ravvisi tuttavia circostanze eccezionali, può consentire l’adozione anche all’adottante che abbia raggiunto l’età di 30 anni);
  • il Tribunale dovrà valutare se l’adozione sia conveniente per il soggetto adottando.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

PROCEDIMENTO

Il ricorso per l'adozione di una persona maggiorenne deve essere presentato al Presidente del Tribunale e deve includere, tra l'altro, la richiesta di fissare un'udienza per la raccolta dei consensi dell'adottante, dell'adottando e dei coniugi di entrambi, se sono sposati e non legalmente separati. Durante l'udienza per la raccolta dei consensi, l'adottando dovrà designare un domicilio in Italia; se il consenso all'adozione è espresso tramite atto notarile, l'adottante, nello stesso atto, dovrà anch'esso indicare un domicilio in Italia.

È consigliabile che l'adottando scelga come domicilio quello dello stesso Avvocato dell'adottante, per facilitare e velocizzare le notifiche.

Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell’adottante.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui.

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (salvo casi eccezionali da valutare caso per caso).

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Per l’adozione ordinaria è richiesto:

  • il consenso dell’adottante;
  • il consenso dell’adottando;
  • l’assenso dei genitori dell’adottando;
  • l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati;
  • l’assenso dei figli dell'adottante (nei casi ammessi).

In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.

Alla domanda, che va proposta mediante ricorso telematico, vanno allegati i seguenti documenti:

  • documento d’identità dell’adottante e dell’adottando;
  • copia integrale dell'atto di nascita dell’adottando;
  • estratto dell’atto di nascita dell’adottante;
  • certificato di residenza dell’adottando e dell’adottante;
  • certificato di matrimonio se coniugato o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adottando;
  • certificato di morte dei genitori dell’adottando se deceduti;
  • certificato di stato di famiglia dell’adottante e dell’adottando;
  • atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art.4 Legge 15/68, attestante che l’adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera;
  • dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l’adottando non è stato adottato da altra persona, in carta libera.

Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.

COSTI

  • Contributo Unificato di euro 98,00;
  • anticipazione forfettaria di euro 27,00.

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di registro.

TEMPI

Entro un anno

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d’Appello.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è necessaria.

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