COS’È
Riguarda l’adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente ad instaurare, tra l’adottante e l’adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli. Con il provvedimento di adozione l’adottato:
Con questo procedimento una persona di età superiore a 18 anni può aggiungere al proprio il cognome del soggetto adottante, assumendo gli obblighi di figlio. La funzione principale dell’istituto è quella di assegnare un erede a chi ne è sprovvisto.
Affinché possa procedersi all’adozione:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 291 ss. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
PROCEDIMENTO
Il ricorso per l'adozione di una persona maggiorenne deve essere presentato al Presidente del Tribunale e deve includere, tra l'altro, la richiesta di fissare un'udienza per la raccolta dei consensi dell'adottante, dell'adottando e dei coniugi di entrambi, se sono sposati e non legalmente separati. Durante l'udienza per la raccolta dei consensi, l'adottando dovrà designare un domicilio in Italia; se il consenso all'adozione è espresso tramite atto notarile, l'adottante, nello stesso atto, dovrà anch'esso indicare un domicilio in Italia.
È consigliabile che l'adottando scelga come domicilio quello dello stesso Avvocato dell'adottante, per facilitare e velocizzare le notifiche.
Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza dell’adottante.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino), e l’adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui.
L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (salvo casi eccezionali da valutare caso per caso).
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1
Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra.
Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Per l’adozione ordinaria è richiesto:
In casi particolari il Tribunale può pronunciare l’adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l’assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.
Alla domanda, che va proposta mediante ricorso telematico, vanno allegati i seguenti documenti:
Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui.
COSTI
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
Il provvedimento di adozione è soggetto a pagamento imposta di registro.
TEMPI
Entro un anno
POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE
La sentenza emessa dal Tribunale può essere impugnata presso la Corte d’Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è necessaria.