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Separazione consensuale - giudiziale

COS’È

È l’atto con il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più insieme e di dividersi legalmente, concordando tra loro le condizioni che regolano la separazione (separazione consensuale).

Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale, per mancanza di accordo, i coniugi possono chiedere la separazione giudiziale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 150 e ss. c.c.; Artt. 473-bis e ss. c.p.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I coniugi.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria di riferimento: Cancelleria delle Persone e delle Famiglie – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La separazione si richiede mediante ricorso telematico.

Documenti:

  • Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
  • documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
  • piano genitoriale.

COSTI

Contributo Unificato di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale).

In caso di domanda di separazione contestuale alla domanda di divorzio vanno versati 2 contributi unificati di euro 43,00 (se consensuale) oppure euro 98,00 (se giudiziale).

TEMPI

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza di separazione può essere impugnata presso la Corte d’Appello.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è necessaria.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

  • In caso di pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, è possibile richiedere l’emissione di provvedimenti indifferibili nell’interesse dei figli e delle parti;
  • unitamente alla domanda di separazione è inoltre possibile presentare la domanda di divorzio.
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