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Interdizione

COS’È

L’interdizione è un istituto volto alla tutela del soggetto incapace. In particolare, possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici che risultino oppositivi anche nei confronti dell’amministratore di sostegno e che, per tale ragione, necessitano di un intervento più rigido ovvero nella completa limitazione/esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che potrebbe rivelarsi lesiva dei loro interessi.

Di regola il tutore o il curatore sono scelti tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario, così come avviene per la nomina dell’amministratore di sostegno; tuttavia, ove tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l’amministratore è nominato tenuto conto dell’esclusione interesse del beneficiario.

Tra gli atti per i quali è sempre richiesta l’autorizzazione da parte del Giudice vi rientrano:

  • l’acquisto di beni diversi da quelli necessari per l’economia domestica e l’amministrazione del patrimonio;
  • la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche o lo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni;
  • l’accettazione o la rinunzia all’eredità e l’accettazione di donazioni o legati;
  • la stipula di contratti di locazione d’immobile di durata superiore a nove anni;
  • l’avvio di giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

È invece richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

  • alienare beni, ad eccezione dei frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare tali prescrizioni possono essere annullati su istanze del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 415 e ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

L’interdizione può essere richiesta:

  • dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente);
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dal tutore o dal curatore;
  • dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia;
  • dal Pubblico Ministero.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:

  • copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita);
  • copia certificato di residenza attuale del beneficiario;
  • copia atto Stato di famiglia;
  • attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso).

COSTI

Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp.

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è necessaria.

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