COS’È
L’interdizione è un istituto volto alla tutela del soggetto incapace. In particolare, possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici che risultino oppositivi anche nei confronti dell’amministratore di sostegno e che, per tale ragione, necessitano di un intervento più rigido ovvero nella completa limitazione/esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che potrebbe rivelarsi lesiva dei loro interessi.
Di regola il tutore o il curatore sono scelti tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario, così come avviene per la nomina dell’amministratore di sostegno; tuttavia, ove tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l’amministratore è nominato tenuto conto dell’esclusione interesse del beneficiario.
Tra gli atti per i quali è sempre richiesta l’autorizzazione da parte del Giudice vi rientrano:
È invece richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
Gli atti compiuti senza osservare tali prescrizioni possono essere annullati su istanze del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 415 e ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’interdizione può essere richiesta:
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.
Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:
COSTI
Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp.
POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE
La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è necessaria.