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Inabilitazione

COS’È

L’inabilitazione è uno strumento di tutela volto all’amministrazione straordinaria del patrimonio di un soggetto che, pur conservando la capacità di agire, necessita di un curatore nominato dal Giudice incaricato di controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l’invalido voglia stipulare e sottoscrivere. Il curatore, quindi, non è un legale rappresentate che si sostituisce totalmente al soggetto invalido ma un suo mero assistente.

Anche in questo caso, di regola, il curatore è scelto tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario.

Possono essere dichiarati inabili:

  • il soggetto maggiore d’età infermo di mente (l’infermità meno grave di quella per la quale è prevista l’interdizione);
  • il soggetto che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

È richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • l’acquisto di beni, fatta eccezione per i mobili necessari per l’economia domestica e l’amministrazione del patrimonio;
  • la riscossione di capitali, la cancellazione di ipoteche e lo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni;
  • l’accettazione o la rinunzia all’eredità, l’accettazione di donazioni o legati;
  • la stipulazione di contratti di locazione di durata superiore a nove anni;
  • l’avvio di giudizi, ad eccezione delle azioni di denunzia di nuova opera o di danno temuto, le azioni possessorie o di sfratto e le azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Gli atti compiuti senza osservare le predette prescrizioni possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

La competenza spetta al Tribunale del luogo ove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 415 e ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

L'inabilitazione può essere richiesta:

  • dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente);
  • dai parenti entro il quarto grado;
  • dagli affini entro il secondo grado;
  • dalla struttura presso la quale la persona ammalata è ricoverata a causa della sua patologia;
  • dal Pubblico Ministero.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:

  • copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita);
  • copia certificato di residenza attuale del beneficiario;
  • copia atto Stato di famiglia;
  • attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso).

COSTI

Anticipazione forfettaria di euro 27,00 per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp.

TEMPI

Entro un anno.

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

La sentenza del Tribunale è appellabile innanzi alla Corte di Appello.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è necessaria.

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