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Amministratore di sostegno

COS’È

L’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche e/o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana, non essendo in grado di provvedere ai loro interessi anche di natura patrimoniale. L’amministrazione di sostegno può essere quindi diretta a proteggere gli anziani, le persone con disabilità fisiche e/o psichiche, i malati gravi e terminali, le persone colpite da ictus, i soggetti ludopatici etc.

L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell’assistito secondo requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. L’amministratore è tenuto a redigere, entro un anno dalla nomina e per i successivi anni d’incarico, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9/01/2004;

artt. 404 e ss., 374 c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata da vari soggetti tra cui:

  • il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
  • i parenti entro il quarto grado;
  • gli affini entro il secondo grado;
  • il tutore o il curatore;
  • il Pubblico Ministero;
  • i responsabili dei servizi sociosanitari direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.

Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.

PROCEDIMENTO

Con la domanda il soggetto legittimato chiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente suggerisce la persona che ritiene più idonea a svolgere l’incarico. A seguito della presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare per la trattazione dell’istanza.

Nel corso dell’udienza il Giudice si occuperà di esaminare il soggetto beneficiario (in caso di sua intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in videochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all’istanza. Il Giudice verificherà quindi la disponibilità e l’idoneità di eventuali parenti a rivestire l’incarico di amministratore di sostegno.

A seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell’amministratore di sostegno. Ove ricorrano situazioni di particolare urgenza, il Giudice può emettere il decreto nel più breve tempo possibile e rinviare l’audizione del beneficiario ad un momento successivo.

Entro 60 giorni dalla nomina, l’amministratore di sostegno dovrà depositare l’inventario dei beni del beneficiario e, con cadenza annuale dalla data del giuramento, il rendiconto. L’amministratore di sostegno che ometta di depositare la documentazione indicata potrà incorrere in responsabilità personale e immediata sostituzione/rimozione dall’incarico assunto.

Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all’ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La domanda è esente da Contributo Unificato e va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

  • modulo per la richiesta compilato (link in allegato);
  • copia atto integrale di nascita del beneficiario (da richiedere presso il Comune di nascita);
  • copia certificato di residenza attuale del beneficiario;
  • copia atto Stato di famiglia;
  • attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di prendersi cura di sé stesso);
  • eventuale certificato medico che attesti l’assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Tribunale ovvero l’impossibilità di interagire con l’autorità giudiziaria anche da remoto;
  • copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario (nel caso in cui il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente occorrerà una sua delega con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito);
  • nota di iscrizione a ruolo.

COSTI

Anticipazione forfettaria di euro 27,00

per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:

https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp.

POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o il rigetto del ricorso emesso del Giudice Tutelare può essere soggetto a reclamo davanti al Collegio.

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

ALLEGATI

Modulistica – Sportello Volontari Amministrazione di Sostegno - Perugia

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