COS’È
L’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere le persone che, a causa di infermità o menomazioni fisiche e/o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana, non essendo in grado di provvedere ai loro interessi anche di natura patrimoniale. L’amministrazione di sostegno può essere quindi diretta a proteggere gli anziani, le persone con disabilità fisiche e/o psichiche, i malati gravi e terminali, le persone colpite da ictus, i soggetti ludopatici etc.
L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare dell’assistito secondo requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. L’amministratore è tenuto a redigere, entro un anno dalla nomina e per i successivi anni d’incarico, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 6 del 9/01/2004;
artt. 404 e ss., 374 c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
La domanda può essere presentata da vari soggetti tra cui:
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Perugia, piazza Matteotti, 1
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – piano terra.
Orari: lunedì-venerdì ore 9-12.
PROCEDIMENTO
Con la domanda il soggetto legittimato chiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente suggerisce la persona che ritiene più idonea a svolgere l’incarico. A seguito della presentazione della domanda, in cancelleria verrà designato il Giudice Tutelare per la trattazione dell’istanza.
Nel corso dell’udienza il Giudice si occuperà di esaminare il soggetto beneficiario (in caso di sua intrasportabilità potrà essere sentito anche da remoto o in videochiamata) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all’istanza. Il Giudice verificherà quindi la disponibilità e l’idoneità di eventuali parenti a rivestire l’incarico di amministratore di sostegno.
A seguito del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà il decreto di nomina e stabilirà i poteri dell’amministratore di sostegno. Ove ricorrano situazioni di particolare urgenza, il Giudice può emettere il decreto nel più breve tempo possibile e rinviare l’audizione del beneficiario ad un momento successivo.
Entro 60 giorni dalla nomina, l’amministratore di sostegno dovrà depositare l’inventario dei beni del beneficiario e, con cadenza annuale dalla data del giuramento, il rendiconto. L’amministratore di sostegno che ometta di depositare la documentazione indicata potrà incorrere in responsabilità personale e immediata sostituzione/rimozione dall’incarico assunto.
Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all’ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacità delle persone.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La domanda è esente da Contributo Unificato e va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
COSTI
Anticipazione forfettaria di euro 27,00
per diritti di notifica attraverso il portale PagoPA al seguente link:
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp.
POSSIBITLITÀ DI IMPUGNAZIONE
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o il rigetto del ricorso emesso del Giudice Tutelare può essere soggetto a reclamo davanti al Collegio.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
ALLEGATI
Modulistica – Sportello Volontari Amministrazione di Sostegno - Perugia