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Richiesta certificazione passaggio in giudicato sentenze civili

COS’È

È un certificato rilasciato dall’Ufficio che attesta che la sentenza è definitiva, in quanto sono decorsi i termini per proporre impugnazione ordinaria.

Su richiesta, il cancelliere rilascia telematicamente la certificazione di passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. e la inserisce nel fascicolo informatico della causa.
Il difensore può estrarre dal fascicolo la sentenza e la certificazione e attestarne la conformità.

Il Funzionario dell'Ufficio provvedimenti dunque, a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate e verificati i presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la certificazione all'interno del fascicolo informatico della causa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124;
Codice di procedura civile, artt. 72, 324-329;
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5;
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1-bis;
Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (L.17, 17 dicembre 2012, n. 221), art.16.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La certificazione di passaggio in giudicato può essere richiesta:

  • dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
  • da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce);
  • dalla parte personalmente o da persona dalla stessa delegata (allegare fotocopia documento).

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Si richiede una volta decorsi i termini di legge necessari per la produzione della certificazione (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) e pertanto:

  • decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015) senza che sia proposta impugnazione;
  • decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa senza che sia proposta impugnazione.

La richiesta per l'attestazione di passaggio in giudicato va inoltrata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa civile come "ISTANZA GENERICA", indicando nelle note per la cancelleria "Richiesta passaggio in giudicato".

Unitamente all'istanza dovrà essere inviata la prova della notifica della sentenza a tutte le parti in causa, compreso il P.M. quando previsto, ai fini del rilascio per decorso del c.d. breve termine.

COSTI

Salvi i casi di esenzione, all'istanza è necessario allegare la ricevuta del pagamento telematico per diritto di certificazione pari ad € 3,92.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per gli atti soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la cancelleria può rilasciare attestazione di passaggio in giudicato solo dopo che gli stessi sono stati registrati, come ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 142974.U del 06.07.2023.

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